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Per l’anno 2019, non rientrano altresì nell’obbligo della fatturazione elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; è bene evidenziare che, a differenza dei casi sopra elencati, per questa fattispecie non vige un esonero bensì un vero e proprio divieto. Al riguardo, in un primo momento, l’articolo 10-bis D.L. 119/2018 aveva stabilito che “Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria … sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica …, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria”.