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A seguito della pubblicazione a cura della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Manuale operativo che, in attuazione del decreto ministeriale del 7 dicembre 2017, definisce le specifiche tecniche e funzionali per l'inserimento dei dati nel sistema di epidemiosorveglianza da parte del veterinario aziendale, erano state espresse alcune perplessità per un passaggio del testo con il quale si esplicitavano i requisiti professionali valevoli ai fini dell'assunzione del ruolo di Veterinario Aziendale.

In particolare alcuni passaggi del punto "5. Veterinario aziendale", erano stati considerati potenzialmente idonei ad annullare gli sforzi fatti da tutti gli stakeholder intervenuti nel complesso lavoro preparatorio tesi ad escludere sovrapposizioni, ingerenze, conflitti e incompatibilità di incarico.

Era stato osservato che il Veterinario Aziendale è indicato dal Decreto ministeriale come un libero professionista liberamente designato dall'OSA, senza mediazioni, in particolare riferite al ruolo delle Associazioni degli allevatori. 

Non si è fatta attendere la risposta della competente Direzione ministeriale la quale ha invitato a contestualizzare le previsioni espresse nel Manuale ed ha precisato che "l'unico soggetto che può inserire informazioni e dati nel sistema di epidemiosorveglianza è il Veterinario aziendale designato da un operatore. L'intero sistema è stato costruito e ha puntato sulla professionalità e sul comportamento deontologicamente corretto di questo professionista anche ai fini di una categorizzazione del rischio degli allevamenti che deve essere indipendente e oggettiva".

Per quindi aggiungere: "Il veterinario aziendale è scelto sulla base di una rapporto fiduciario dall'allevatore ed agisce nell'interesse di quest'ultimo. Il rapporto tra veterinario ed allevatore è formalizzato attraverso la sottoscrizione da parte di entrambi dello schema di designazione di cui all'allegato 3 al DM 7 dicembre 2017. Ciò a garanzia che il Veterinario aziendale risponda ed agisca nell'interesse esclusivo dell'Operatore e dell'allevamento", nonché ribadire che: "non esiste un veterinario aziendale dell'Associazione .....  esiste solo il VA di un operatore".

La nota ministeriale ha chiarito che quanto indicato nel manuale ha il valore di un "chiarimento fornito nell'ambito del tema del conflitto di interessi con il
quale a titolo esemplificativo si sono individuate quali circostanze dovrebbero essere gestite di per sé come cause di esclusione immediata dall'inserimento nell'elenco dei veterinari aziendali e quali no".

La FNOVI, alla quale l'art. 3, comma 3 del DM 7 dicembre 2017 affida la tenuta dell'Elenco dei medici veterinari che possono essere l'interfaccia responsabile del flusso di dati tra l'operatore e l'Autorità territorialmente competente, ha accolto con piacere la disponibilità espressa ad un confronto per il superamento del delicato problema del 'conflitto d'interessi'. Con la premessa che l'iscrizione all'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali tenuto dalla FNOVI costituisce, ai sensi e per gli effetti della normativa descritta, condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio delle funzioni di veterinario aziendale su tutto il territorio nazionale, la Federazione è infatti impegnata nell'elaborazione di una procedura per i i medici veterinari che vorranno veder inserito il proprio nominativo nell'unico Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendale. 

Fonte Fnovi

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