In una cricolare la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari a fornito delle indicazioni utili ai veterianri prescrittori:
conservazione
dal 16 aprile 2019 l'obbligo di conservazione della ricetta cartacea è assolto dalla conservazione della copia in formato elettronico operata dal sistema, ad esclusione delle ricette dei medicinali stupefacenti;
validità e ripetibilità
la ricetta in triplice copia non non ripetibile ha la validità di 10 giorni lavorativi.
La ricetta ripetibile ha validità 3 mesi e può essere utilizzata 5 volte, salvo diversa indicazione del veterinario. L'indicazione di confezioni superiori all'unità esclude la validità della ricetta.
E' possibile prescrivere 1 sola confezione mediante ricetta ripetipile (rendendola di fatto irripetibile)indicando tale informazione nel campo note e il sitema REV sarà datato di una funzione apposita.
La validità resta di 30 giorni per la ricetta non ripetibile, senza un limite massimo di confezioni prescrivibile, fermo restando che il Veterinario deve limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento e laterapia, anche in considerazione del numero dei capi.
a cura del farmacista
tra le incombenze in capo al farmacista vi è anche il dover riportare il registro di carico e scarico delle forniture di medicinalii veterinari a medici che possono munirsi di scorte indispensabili per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori ambulatorio.