Nuova Disciplina sulla detenzione degli Animali esotici
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Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il DL 230/17 che disciplina la detenzione degli animali esotici.
Il Decreto ha stabilito che: chi detenga animali inclusi nella lista, redatta dalla Comunità Europea,delle specie alloctone, è tenuto, entro il 13 agosto 2018, a comunicarne il possesso al Ministero dell'Ambiente.
Nella comunicazione il proprietario fornire le indicazioni sull'esemplare (sesso, età ecc) e specificare le precauzioni che si intendono adottare per limitarne la riproduzione e la diffusione.
La mancata comunicazione comporterà, per i trasgressori, l'applicazione di sanzioni pecuniarie e penali.
E' importante sottolineare che nell'elenco è inserita la tartaruga Trachemys, estremamente diffusa sul territorio nazionale. Per questa ragione è importante che i Sanitari diano massima diffusione, tra i proprietari di questi animali, della necessità di procedere alla comunicazione e, allo scopo, si allega il modulo da far compilare e spedire al Ministero.
Infine, si ricorda che le tartarughe che dovessero essere trovate in libertà, in natura o ambienti comunali, quando non sia possibile la loro ricollocazione in strutture autorizzate, verranno abbattute dalle autorità.
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Breve sintesi sulla nuova normativa sulla Privacy Regolamento UE 2016/679
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Preme condividere alcune sintetiche considerazioni sui punti relativamente certi della normativa in questione. Sottolineando, però che, data la recentissima prassi applicativa, tutto ciò potrebbe essere soggetto a modifiche e diverse interpretazioni. Il Regolamento riguarda i dati che, il sanitario, nella sua attività, deve trattare per gestire la struttura piccola o grande che sia (collaboratori amministrativi, commercialista ecc.), a fronte del rapporto istaurato con la clientela, o che debbano essere trattatiper ragioni istituzionali (Anagrafica degli animali, cani mordaci ecc.).
Il Regolamento definisce tre figure fondamentali nell’organigramma privacy: il Titolare del trattamento dei dati (TTD), il Responsabile del trattamento dei dati (RTD), il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Strutture private
(Tutto ciò è da fare, ma potrebbe subire modifiche)
- Il Titolare è il singolo professionista, se lavora in autonomia. In questo caso la responsabilità del trattamento dei dati ricade su di lui (non potrebbe nominare se stesso come RTD) .
- Se si tratta di ambulatorio associato, clinica o ospedale il Titolare è la persona giuridica, avvero l’Associazione, la Società, la Clinica o l’Ospedale nella figura del suo legale rappresentante( ad es. Direttore Sanitario, del Presidente del CDA ecc.)
- La figura del Responsabile del trattamento dei Dati (RTD) è facoltativa, in quanto può coincidere con il Titolare. Può essere interna (ad es. un socio o un collaboratore) oppure esterna, data su incarico dal Titolare, e può essere opportuna in strutture più complesse.
- La figura del Responsabile della Protezione Dati (RPD), obbligatoria negli Enti Pubblici, è facoltativa nelle strutture private e può essere necessaria solo in quelle che trattano dati “in larga scala” (improbabile per le nostre tipologie). Se questa figura dovesse essere nominata è necessaria la comunicazione al Garante con le modalità definite sul sito http://www.garanteprivacy.it/.
- Si devono poi identificare le eventuali figure definite “Terzi” come ad es. amministrativi e segretari ai quali viene data dal Titolare l’autorizzazione trattare i dati. Costoro devono essere autorizzati per scritto e istruiti con apposito protocollo.
- Si deve molto probabilmente aggiornare l’Informativa per i clienti, che deve essere “concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro”. L’informativa potrà essere comunicata con “qualsiasi mezzo” anche se pare inaffidabile una comunicazione esclusivamente verbale. L’informativa, di cui si trovano già numerosi esempi sui vari siti, è particolarmente importante quando i dati vengono utilizzati per ragioni non strettamente istituzionali, come le comunicazioni ai clienti inviate via e-mail.
- Si deve preparare una procedura atta alla protezione dei dati e sufficiente a garantirne la riservatezza, in particolare facendo riferimento alle cartelle cliniche. La procedura dovrà definire le modalità con cui vengono protetti i dati (ad es. password con tempi di scadenza prefissati ecc.).
- Molti dei Software Gestionali più utilizzati hanno già attivato schemi operativi e procedure a cui si può eventualmente fare riferimento.
Breve guida al sistema ECM
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Allo scopo di fornire agli iscritti uno stumento sintentico, utile orientare gli iscritti nel sistema dell'Educazione Continua in Medicina.
Tale guida, pur non essendo completamente esaustiva, consente di avere un quadro si insieme suffiente a comprendere come adempiere all'Obbligo formativo, controllare la propria situazione crediti e creare un dosser formativo.
Normativa ECM per il triennio 2017-2019
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IlTriennio Formativo 2014-2016 è ormai al termine e con l'apertura del nuovo triennio (2017-2019) si affacciano una serie di novità, che andiamo ad analizzare:
1) sarà possibile svolgere l'intera formazione triennale on line;
2) per tutto il 2017 sarà possibile, per i professionisti di qualsiasi disciplina, recuperare il 50% dei crediti ecm che occorreva conseguire nel triennio 2014-2016;
3) sarà possibile SOLO FINO AL 31 GENNAIO 2018, all'interno della propria area riservata in COGEAPS, SPOSTARE AL TRIENNIO PRECEDENTE (2014-2016) I CREDITI ACQUISITI NELL'ANNO 2017, primo anno del triennio in corso.
4) da gennaio 2017 sarà obbligatorio per tutti i sanitari in attività, in qualsiasi regime contrattuale operino, creare un piano formativo, "Dossier Formativo ecm", che rispetti gli ambiti disciplinari in cui si svolge la professione prevalente; occorrerà rispettarlo per il 70%. Sarà possibile modificare il piano una sola volta all'anno, qualora cambiasse la disciplina prevalente o mutassero le mansioni lavorative. Verrano pubblicati su questo portale i dettagli della procedura, appena disponibili. I piani triennali verranno elaborati da ASL, ORDINE DEI MEDICI e da Altri Organismi accreditati;
5) dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017 i medici competenti, che avranno terminato di acquisire gli ecm previsti per il triennio 2014-2017 (150 comprensivi del 70% dei crediti in medicina del lavoro), dovranno inviare il modulo di autocertificazione di assolvimento dell'obbligo formativo tirennale, ALLEGANDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE L'ELENCO ECM STAMPABILE DAL SISTEMA COGEAPS E NON GLI ATTESTATI DEI CONVEGNI FREQUENTATI. ATTENZIONE: solo coloro che avranno realmente assolto l'obbligo potranno autocertificare, per tutti gli altri è previsto un recupero dei crediti FINO AL 50% dei crediti e solo a quel punto potranno autocertificare la regolarita' ecm. ATTENZIONE: TUTTI I MEDICI COMPETENTI DEVONO ENTRARE NEL PROPRIO PROFILO COGEAPS ED INSERIRE, COME DISCIPLINA PREVALENTE, MEDICINA DEL LAVORO E SELEZIONARE DI ESSERE "MEDICI COMPETENTI", per far sì che il portale verifichi l'assolvimento dell'obbligo formativo equivalente al 70% dei crediti acquisiti;
6) anche per il prossimo triennio coloro i quali avessero maturato tutti gli ecm previsti nel triennio passato vedranno una riduzione del fabbisogno formativo obbligatorio;
7) i periodi di assenza dal lavoro per maternità-paternità, malattia, malattia del figlio possono essere esentati dal conseguimento degli ecm, nella misura di 4 crediti al mese di assenza (il mese viene calcolato come numero di giorni superiore a 16 gg e non superiore a 31). I giorni di assenza possono a tal fine essere cumulati. Per ottenere tale esenzione occorrerà autocertificare, presso portale COGEAPS, il/i periodo/i di assenza, accompagnandoli obbligatoriamente ai relativi certificati medici in cui siano indicate ESPLICITAMENTE le date di inizio e di fine del periodo di astensione lavorativa.
8) come sempre, attraverso la piattaforma COGEAPS, sarà possibile caricare tutta una serie di attività, tra le quali: esoneri quali la frequenza di corsi formativi di una certa rilevanza, pubblicazioni lette o prodotte, tutoraggi, lavori in regime di sperimentazione, esenzioni (malattia, congedo di maternità, aspettativa cariche pubbliche, ecc...), crediti formativi esteri. Sempre, dopo aver cliccato sulla casella corrispondente all'autocertificazione che si desidera inoltrare, avere cura di riempire tutti i campi possibili e alla fine a) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf; b) allegare il file prodotto; c) cliccare su "invio";
9) coloro che lavorano all'estero NON SONO ESENTI DALLA FORMAZIONE CONTINUA (aggiornamento) ma possono conseguire crediti di formazione esteri ed autocertificarli tramite piattaforma cogeaps come tutti gli altri iscritti; infatti al termine della frequenza di detti corsi, una volta conseguiti i crediti, sarà possibile scaricare l'attestato ufficiale che dimostri il conseguimento, indispensabile per la seguente autocertificazione dei crediti esteri. Possono inoltre iscriversi a corsi ecm ON LINE organizzati nel nostro Paese, che è possibile seguire da ogni parte del mondo;
10) si ribadisce che coloro che avessero frequentato, negli ultimi 6 anni, dei corsi universitari o regionali quali dottorati, specializzazioni, master, corso di formazione specifica in medicina generale, scuola di specializzazione in psicoanalisi, corso regionale di micologia, missioni militari all'estero, ecc..., possono scegliere di essere esonerati dal conseguimento dei crediti ecm, AUTOCERTIFICANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA COGEAPS LE FREQUENZE. Le autocertificazioni vanno inviate in autonomia con il sistema on line messo a disposizione sul portale Cogeaps nella seguente maniera:
a) Cliccare sulla mascherina "esoneri";
b) inserie la data di inizio e di fine del 1° anno di corso;
c) spuntare la casellina corrispondente al corso frequentato;
d) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf;
e) allegare il file prodotto;
f) cliccare su "invio";
g) procedere con l'anno di frequenza seguente, stessa procedura...
Il sistema impiegherà qualche mese per la registrazione dell'esonero.
Ricordiamo, ancora una volta, agli iscritti in attività, sia liberi professionisti che dipendenti che convenzionati e che operino in qualsiasi disciplina medico chirurgica o odontoiatrica, che hanno l'obbligo di registrarsi ai siti internet AGENAS e COGEAPS.
ENPAV: prospetto per i neo iscritti
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La Federazione Nazionale, riconoscendo l'importante ruolo che l'Ordine, come primo presidio territoriale, svolge nell'incontro e nella comunicazione con i nuovi iscritti, ha ritenuto opportuno farsi parte diligente affinchè l'ENPAv predisponesse una informativa/prospetto che anticipasse la "nota di benvenuto che l'Ente già inoltra ai Giovani.
Il Consiglio Direttivo, riconoscendo l'utilità dell'inziativa, e nell'ottica della sinergia che deve improntare le attività degli Enti coinvolti, si propone di fornire il prospetto ai neoiscritti al momento della loro convocazione per il giuramento.